Adempimenti

Per la sola scuola dell’Infanzia la mancata o irregolare vaccinazione comporterà la decadenza dall’iscrizione, mentre per gli altri ordini di scuola potrebbe incidere sull’assegnazione dell’alunno alla classe, qualora ci fossero esigenze di tutela di alunni che non possono vaccinarsi.

Dall’a.s. 2019-2020 la verifica degli obblighi vaccinali viene regolamentata dall’art. 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei Dirigenti Scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati al fine della verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale. L’ASL entro il 10 giugno trasmette all’Istituto l’elenco degli alunni non in regola con gli adempimenti vaccinali. L’Istituto invita i genitori degli alunni indicati come non in regola con gli adempimenti vaccinali a consegnare entro 10 giorni idonea documentazione comprovante:

  • l’avvenuta vaccinazione (No libretto);
  • l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
  • l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
  • la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

L’Istituto invia entro il 10 luglio all’ASL la documentazione presentata e/o comunica il mancato deposito.

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determina la decadenza dall’iscrizione.